Novità per gli Affitti Brevi: Obbligo di CIN e Requisiti di Sicurezza

Dal 2 novembre 2024 entra in vigore la nuova normativa sugli affitti brevi, con l’obbligo di ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e adeguarsi ai requisiti di sicurezza per evitare sanzioni fino a 8.000 euro.

Il 3.9.2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo che annuncia l’entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del 3 settembre 2024, quindi dal 2 Novembre 2024, diventeranno operative le norme previste dal Decreto Legge 145/2023 articolo 13–ter, convertito in legge n. 191 del 15.12.2023, relativo alle unità immobiliare destinate a contratti di locazioni per finalità turistiche e alle locazioni brevi; con esse anche le sanzioni previste.

Quindi gli obblighi che decorreranno dal prossimo 2 Novembre sono:

Attribuzione del CIN (Codice Identificativo Nazionale): il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo (tramite il portale accessibile ministeroturismo.gov.it, previa istanza telematica da parte del locatore e dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare e la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Alcuni enti locali avevano già disciplinato i codici per identificare le locazioni (CIR). Per questo, la nuova disciplina prevede che, se l’unità abitativa è già dotata di uno specifico codice identificativo locale, l’ente territorialmente competente (Regione, Provincia autonoma, Comune) dovrà procedere all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi a suo tempo assegnati, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo ai codici preesistenti e alla trasmissione dei codici a quest’ultimo unitamente ai dati in suo possesso relativi alle unità immobiliari.

La ricodificazione è comunque subordinata all’attestazione, da parte dell’istante, dei dati catastali dell’unità immobiliare e alla sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti; pertanto, anche in questo caso, affinché il soggetto interessato ottenga il CIN, è necessario che acceda al portale del Ministero del Turismo per integrare questi dati.

La piattaforma per l’assegnazione del CIN consente all’utente, dopo l’accesso mediante SPID, di visualizzare le unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche associate all’utente abilitato che  a tal punto deve inserire le informazioni mancanti, necessarie per l’ottenimento del CIN;

Al corretto completamento del set informativo, l’utente visualizza il proprio CIN e la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.

Pertanto, chi non ha mai inserito la propria struttura sulla banca dati locale non potrà direttamente acce- dere al portale ministeriale per ottenere il CIN, ma dovrà, prima, procedere a richiedere il codice regio- nale o provinciale (CIR) e solo dopo questo passaggio potrà richiedere il CIN sul portale ministeriale.

La mancanza del CIN esporrà colui che proponga o conceda in locazione per finalità turistiche o con locazione breve un’unità immobiliare o una porzione di essa priva di CIN, alla sanzione pecuniaria da 800,00 a 8.000,00 euro “in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile”.

La sicurezza degli impianti: oltre alla conformità degli impianti gli immobili oggetto di locazione per finalità turistiche e locazione breve  devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

La sanzione prevista per la mancanza dei dispositivi di sicurezza è da 600,00 a 6.000,00 euro per ciascuna violazione accertata.

La sussistenza dei requisiti di sicurezza sopra elencati (art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023) costituisce condizione per ottenere il CIN (cfr. l’art. 13-ter co. 3 e 5). Pertanto, l’adeguamento agli standard di sicurezza, entro il 2.11.2024, è necessario non solo per evitare la sanzione specifica, ma anche per poter ottenere il CIN (la cui mancanza è a sua volta sanzionata).

La sussistenza dei requisiti di sicurezza sopra elencati costituisce condizione per ottenere il CIN.

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